Descrizione
Si informano tutti i beneficiari dei Progetti Ritornare a Casa e dei Piani L. 162/98 che, a seguito delle recenti disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro, la Regione Sardegna ha comunicato che il trattamento di fine rapporto per i lavoratori assunti nei progetti di assistenza non può essere anticipato ogni mese perché risulterebbe essere una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Secondo il contratto Nazionale domestico art. 41, il datore di lavoro può anticipare il TFR per una quota massima 70% di quanto maturato nell’anno.
Pertanto, la quota di TFR può essere inserita nella rendicontazione una sola volta all’anno e per un massimo del 70%, su specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro, da allegare alle pezze giustificative e sarà rimborsata a valere sull’importo del finanziamento annualmente riconosciuto.
Si invitano tutti i beneficiari dei Progetti Ritornare a Casa e dei Piani L. 162/98 a rivolgersi al proprio consulente per adeguare il contratto e le buste paga del dipendente assunto.
Qualora i beneficiari dei progetti 162/98 e Ritornare a casa Plus volessero avvalersi della facoltà data dall’art. 41 del CCNL del lavoro domestico dovranno produrre con la busta paga di dicembre:
- formale richiesta da parte del lavoratore di anticipazione del 70% del TFR, con l’indicazione della motivazione della richiesta nei termini di legge;
- dichiarazione del consulente che attesti:
- l’importo del TFR già corrisposto nel 2025;
- la quota ancora richiedibile, nei limiti del 70% del maturato.