Descrizione
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nei quali ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale, l'elettore può:
a) tracciare un segno di voto sul contrassegno della lista;
b) tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato Sindaco;
c) tracciare un segno di voto sia sul contrassegno della lista sia sul nominativo del candidato Sindaco
collegato.
In tutti i casi sopra indicati, il voto si intende validamente espresso sia a favore del candidato Sindaco sia della lista collegata.
L’elettore può inoltre esprimere:
d) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza;
e) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, purché riferiti
a candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.